A decorrere dal 1° luglio 2020,  in base alle modifiche introdotte dall’art. 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro.

Vengono inclusi anche i trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento: sia il soggetto che consegna il denaro sia quello che lo riceve.

Il trasferimento di denaro contante superiore alla soglia sopra indicata, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori al limite, che appaiono artificiosamente frazionati.