Gentili Associati,
in attesa di precise comunicazioni da parte dell’INPS, riteniamo di fare cosa gradita illustrando le possibili modalità operative previste dalla normativa.

Gli indennizzi previsti dal Decreto “Cura Italia”, in particolare le specifiche indennità in favore di alcune categorie di lavoratori, sono sottoposti ad un limite di spesa nonché al monitoraggio da parte dell’INPS per verificare l’eventuale rigetto delle domande che eccedono il prestabilito limite. In assenza di altri criteri (e nell’incertezza circa il possibile stanziamento di ulteriori risorse), è evidente che l’ordine di arrivo delle domande potrà costituire un criterio di priorità.

A CHI SPETTA L’INDENNITÀ

Ai fini dell’accesso all’indennità per gli autonomi, i lavoratori interessati non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Queste le principali categoria interessate dall’agevolazione:

Indennità lavoratori autonomi

Possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Commercianti
  • Artigiani
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze he comunicato, nelle FAQ del proprio sito, che l’indennità erogata dall’INPS spetta anche agli Agenti e rappresentanti di commercio.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

  • Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
  • Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che tra i destinatari dell’indennità sono ricompresi anche i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’AGO. Il MEF ha anche chiarito che chi è iscritto ad altra cassa di previdenza obbligatoria è escluso dalla platea dei destinatari dell’articolo 28 del DL Cura Italia (che prevede tale indennità per il mese di marzo), potendo tuttavia beneficiare del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’articolo 44 Dl Cura Italia volto a garantire il riconoscimento di una indennità di 600 euro a testa.

COME FARE DOMANDA
(procedura attiva dal primo aprile)

Le modalità per presentare le domande non ci sono ancora, ma c’è l’annuncio da parte dell’Inps “che le domande per usufruire della prestazione Indennità 600 euro potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020”.

A)    DIRETTAMENTE DA OGNI  SINGOLO INTERESSATO

Un primo passo si può fare sin da subito, almeno per chi non ha già alcune credenziali per accedere ai servizi telematici dell’Inps e in generale della Pubblica Amministrazione. Con Messaggio dell’Istituto (n. 1381 del 26 marzo), è stata comunicata l’attivazione di una procedura  semplificata per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN che permetterà a ciascun utente di presentare domanda.
Potranno usufruirne tutti coloro che non hanno già una credenziale attiva, dunque  prima di tutto va verificato di non essere già in possesso delle seguenti credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Se non avete nessuno di questi “pass” telematici potete accedere alla procedura semplificata attivata sul sito internet www.inps.it, utilizzando il servizioRichiesta PIN”, oppure al  Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino non deve attendere (come di norma) l’invio postale delle rimanenti otto cifre, ma può immediatamente utilizzare le prime otto cifre ricevute per accedere tramite autenticazione alla compilazione e all’invio della domanda on line (tramite il link  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539) per una serie di prestazioni quali appunto

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.

Il pass è valido anche per le domande volte ad ottenere:

  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

B)    PER IL TRAMITE DEL PATRONATO ENASCO

In tal caso è necessario compilare e sottoscrivere i moduli allegati qui elencati:

  1. il mandato per l’istruttoria delle relative pratiche;
  2. la scheda per la preventiva raccolta dei dati che – in attesa delle indicazioni dell’INPS – si ritiene che possano essere richiesti ai fini dell’invio della relativa domanda;
  3. la liberatoria per la specifica tipologia di indennità;
  4. il modello per IBAN banca;
  5. copia del documento di identità

e inoltrare tutti i moduli debitamente compilati e firmati al seguente indirizzo mail:

covid19@ascomschio.it

Dopo aver ricevuto la modulistica completa e dopo averla verificata, l’ufficio provvede a spedire all’ interessato una mail di ricezione e presa in carico della domanda.

N.B. Se non viene ricevuta la mail di conferma avvenuta ricezione l’interessato deve contattare urgentemente l’ufficio.

Resta inteso che, laddove dalla pubblicazione del modello di domanda da parte dell’INPS, dovesse emergere la necessità di acquisire ulteriori dati dall’interessato, l’ufficio di patronato si attiva per completare le informazioni richieste, contattando per le vie brevi l’interessato al fine del tempestivo perfezionamento dell’istanza.

Si comunica inoltre  che lo scrivente ufficio è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ottenimento dell’indennizzo di 600,00 euro ad esso imputabile per l’invio della domanda nei termini utili, per il mancato inoltro della stessa a seguito di problemi di connettività, accessibilità e funzionalità del sito e/o delle proprie periferiche ed infrastrutture di collegamento, per dati anagrafici non corretti, documentazione resa non conforme o non completa o per qualsiasi ogni altra motivazione di carattere tecnico, amministrativo e relativa alle tempistiche di presentazione.

Per ulteriori informazioni, l’invito è quello di contattare gli uffici di Ascom Schio al tel. 0445 694911 o via mail info@ascomschio.it o direttamente l’Ufficio Fiscale.

Rimaniamo a disposizione e porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente
Guido Xoccato