Modifiche alle modalità di versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.

Il versamento sarà trimestrale e il calcolo sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Si rende noto che, il  Decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze lo scorso 28 dicembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, stabilisce che per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, sia l’Agenzia delle Entrate al termine di ogni trimestre a rendere noto l’ammontare dovuto dell’imposta di bollo sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, e non più entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale modalità di pagamento resterà in vigore per gli altri documenti rilevanti ai fini fiscali (atti, registri, ecc..).

Grazie ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consentirà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

La novità sul pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si  applicherà a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019.