Il nuovo provvedimento introduce, tra l’altro, limiti sui mercati e conferma che florovivaismo e garden possono essere venduti con sola consegna a domicilio.
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È stata firmata ieri, 3 aprile, dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia una nuova ordinanza (scaricabile a fondo pagina) già in vigore che proroga fino al 13 aprile le misure già adottate nelle scorse settimane (con alcune modifiche) e introduce ulteriori provvedimenti in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.
Di seguito il quadro (in estrema sintesi) degli effetti delle disposizioni regionali:
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Obblighi negli esercizi commerciali
Obbligo comunque per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto di
- limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare;
- ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca;
- obbligo di perimetrazione dell’area;
- mantenimento di un unico accesso
- utilizzo di ogni strumento per evitare assembramenti
Articoli in vendita
Il commercio al dettaglio degli articoli di cancelleria è consentito anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari.
Divieto di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività con consegna a domicilio.
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Apertura negozi
Dal lunedì al sabato restano aperti i punti vendita dell’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 (vedi articolo), senza alcuna distinzione sulla base della superficie di vendita.
Domenica sono chiusi tutti i punti vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi all’interno dei centri commerciali. Rimangono aperte edicole, farmacie e parafarmacie.
Apertura pubblici esercizi
Aperti solo i Pubblici Esercizi che si trovano in aree di servizio e di rifornimento carburante lungo rete autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
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Mercati ambulanti
Divieto di mercati all’aperto/al chiuso di generi alimentari (sono già sospesi quelli di altre merceologie), salvo che sia adottato dai Sindaci un Piano, consegnato ai commercianti, che preveda:
- nel caso di mercati all’aperto una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso, separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.
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Si riporta la lettera c) del comma 3 dell’ordinanza regionale del 3.4.2020.
c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti.
Rimaniamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Guido Xoccato
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