Il Decreto Liquidità, in vigore dal 9 aprile 2020 introduce una serie di novità fiscali di particolare importanza, soprattutto sul fronte delle proroghe dei versamenti tributari e contributivi.

Vediamone da vicino le principali.

SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA COVID19

Partiamo dalle imprese dei settori maggiormente colpiti dall’Emergenza Covid19, così come individuate dal precedente Decreto “Cura Italia”, vale a dire le aziende del turistico-alberghiero, ristorazione e bar, termale, trasporti passeggeri, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse, trasporto merci, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Per tali contribuenti, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020) per quanto riguarda ritenute, contributi previdenziali e assistenziali.

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione Iva mensile, in scadenza, appunto il 16 aprile 2020, dovranno riferirsi al meccanismo di proroga che vale per tutte le altre imprese e che spieghiamo di seguito.

TUTTE LE ALTRE IMPRESE

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il decreto prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile 2020, relativi

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilatoe alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’IVA mese di marzo;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione

Tale proroga è però legata ad uno specifico parametro da verificare, che si differenzia a seconda del fatturato dell’impresa.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019.

Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), il parametro cambia e passa ad una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 50%, nel confronto tra marzo 2020 e marzo 2019.

Chiaro che chi ha iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e non può dunque ottenere questo dato, è già di per sé ricompreso nella proroga.

QUANDO FARE I VERSAMENTI

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere sempre dal mese di giugno.

ACCONTI D’IMPOSTA

Il Decreto Liquidità interviene anche sul versamento degli acconti d’imposta prevedendo, solo per il  2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato è almeno dell’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è stabilito che se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento va fatto entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

CERTIFICAZIONE UNICA

Il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare i CU, vale a dire le certificazioni uniche riferite ai redditi da lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, è differito dal 31 marzo al 30 aprile. Non sono poi previste sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 avverrà entro il 30 aprile 2020 (anziché il 31 marzo).