Fattura immediata e fattura differita, cosa cambia dal 1° luglio 2019.

FATTURA IMMEDIATA: a decorrere dal 1° luglio 2019 le fatture potranno essere trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni ( e non più 10) com’era previsto in precedenza.

ESEMPIO: per una cessione o prestazione del 1° luglio 2019 il cedente/prestatore avrà la possibilità di emettere la fattura elettronica entro il  13 luglio 2019 indicando nel campo data fattura la data di effettuazione dell’operazione di cessione/prestazione (1 luglio 2019).

FATTURA DIFFERITA: rimane confermata la possibilità di emettere una fattura differita per tutte le cessioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente, documentate con DDT (documento di trasporto) sarà possibile emettere la fattura differita eìntro il giorno 15 del mese sucesivo a quello di effettuazione dell’operiozione.

La data da indicare sulla fattura differita elettronica dovrà essere quella dell’ultimo giorno DDT emesso.

ESEMPIO: un soggetto nel mese di luglio effettua tre cessioni di beni documentati da DDT nei giorni 2 luglio 2019, 11 luglio 2019 e 24 luglio 2019.

Potrà emettere la fattura entro il 15 agosto 2019 indicando però nel campo data della fattura la data dell’ultima operazione effettuata ossia 24 luglio 2019.

L’EMISSIONE DI FATTURE IMMEDIATE E / O DIFFERITE OLTRE I TERMINI INDICATI COMPORTA L’ASSOGETTAMENTO A SPECIFICA NORMATIVA SANZIONATORIA.