Dal sito della Confcommercio provinciale

LE MISURE DEL DECRETO 10 APRILE E DELL’ORDINANZA REGIONALE DEL 13 APRILE

Cosa c’è sa sapere sul nuovo DPCM, coordinato con quanto disposto dalla Regione Veneto, in attesa di ulteriori chiarimenti

Si riassumono di seguito i principali contenuti del Dpcm del 10 Aprile, coordinati con quanto disposto dalla Regione Veneto con Ordinanza del 13 aprile (in vigore dal 14 aprile 2020). Si rimanda, comunque, ad una lettura dei due provvedimenti che possono essere scaricati nel link a fondo pagina.

Si evidenzia che, con riferimento ad alcune disposizioni, sono auspicati ed attesi dei chiarimenti in merito all’applicazione delle stesse.

Sono confermate le attività commerciali al dettaglio non sospese, già individuate dal Dpcm dell’11 marzo,con l’aggiunta del:

  • commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
  • commercio al dettaglio di libri;
  • commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

La Regione Veneto ha stabilito che la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, valide per tutte le attività.

Rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sulla base della lettera l) dell’Ordinanza Regionale è ammessa l’attività economica svolta mediante consegna a domicilio.

E’ disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020. Parimenti sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia.

E’ disposto il divieto di esercizio dei mercati, all’aperto e al coperto, o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata, di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

  • nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
  • presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  • sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
  • per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni generali, valide per tutte le attività, di seguito riportate, ove compatibili con le caratteristiche del mercato.

I distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

E’ confermata, altresì, la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), eccezione fatta per quelle individuate nell’allegato 2 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse) .

E’ ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività commerciali non sospese devono adottare le seguenti misure:

  • rispetto da parte di tutti i presenti della distanza interpersonale di almeno due metri, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto;
  • impedire che si sosti all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori (almeno due volte giorno);
  • garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
  • ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • uso obbligatorio di guanti e mascherine per i compratori e venditori, compreso l’utilizzo in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Guanti e mascherine devono essere forniti dal venditore ai clienti, in caso di mancanza di disponibilità da parte del compratore.

Gli accessi vanno regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

  1. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  2. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  3. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui al punto 2, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  4. va data informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
  5. limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare

In tutte le attività economiche è altresì raccomandato (quindi non obbligatorio) il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea di presenti.

Per quanto riguarda le attività produttive industriali e di commercio all’ingrosso, il Dpcm del 10 aprile, conferma le attività non sospese dal Dpcm del 22 marzo come integrato dal Decreto del 25 marzo, con l’aggiunta di:

  • silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • industria del legno e dei prodotti i legno e sughero, esclusi i mobili, fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio
  • fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti interscambiabili per macchine utensili,
  • fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche,
  • fabbricazione di computer e unità periferiche
  • commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria,
  • commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per agricoltura;
  • cura e manutenzione del paesaggio (con esclusione delle “attività di realizzazione”);
  • organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Le imprese le cui  attività  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020  fra il Governo e le parti sociali (vedi articolo).

Le  attività   produttive   sospese   possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

L’articolo  2, oltre a confermare la possibilità di comunicazione al Prefetto per la continuazione di attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3, altresì specifica che, previa comunicazione al Prefetto, per le attività produttive sospese (si ritiene siano comprese anche le attività di commercio all’ingrosso, per analogia con la possibile comunicazione al Prefetto per chi vuole operare per assicurare la continuità delle filiere) è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci, giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.